La Polimar è uno studio di consulenza automobilistica che opera nel settore da oltre 50 anni con personale altamente competente. Offre assistenza, su tutto il territorio nazionale, per il disbrigo delle pratiche auto, dalle più comuni (immatricolazioni, trasferimenti di proprietà, duplicati, radiazioni per esportazione, perdite di possesso, visure, ecc.) alle più complesse (nazionalizzazioni, collaudi, omologazione veicoli soggetti a trasformazioni, re-immatricolazione auto e moto storiche, accettazione eredità, comodati d'uso, affidamento temporaneo veicoli ecc.), per il trasporto merci in conto proprio e conto terzi.
Chiunque venda o acquisti un veicolo è tenuto per legge a effettuare il cosiddetto passaggio di proprietà e cioè registrare l’atto di vendita al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
A partire dal 1° gennaio 2020 le macchine acquistate sono progressivamente dotate del nuovo Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) che è andato a sostituire definitivamente sia il vecchio libretto di circolazione che il certificato di proprietà digitale.
Dal 1° ottobre 2021 è obbligatorio il rilascio del DU per tutte le operazioni effettuate presso il PRA e la Motorizzazione, compreso il passaggio di proprietà del veicolo.
Documenti necessari:
Tutte le pratiche di immatricolazione per i veicoli uso proprio fino a 35 q.li e motoveicoli vengono effettuate per via telematica attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista grazie al quale è possibile ottenere la targa ed il DU (documento Unico) in tempo reale.
Documenti necessari:
Questa procedura è obbligatoria per continuare a circolare senza incorrere in sanzioni in questi casi:
La re-immatricolazione è una fase successiva alla presentazione della denuncia presso le autorità competenti per i primi due casi mentre per il deterioramento basta consegnare le vecchie targhe.
Nel caso di furto o smarrimento è consentito apporre una targa provvisoria di cartone e continuare a viaggiare fino all’eventuale ritrovamento che dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni. Trascorso tale termine è obbligatorio richiedere la re-immatricolazione per ottenere le nuove targhe e il nuovo Documento Unico di Circolazione.
Documenti necessari:
Se vendiamo un veicolo ad una persona che la esporterà all’estero, oppure ci trasferiamo all'estero con la nostra auto, è necessario radiare l’auto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale Veicoli (ANV)
La richiesta di radiazione va effettuata prima dell’effettiva esportazione all'estero, per fare ciò la vettura deve essere in regola con gli obblighi della revisione periodica
Al termine della pratica, il richiedente riceverà un certificato di radiazione, su cui viene annotata la cessazione dalla circolazione per esportazione con l’indicazione dello stato estero di destinazione.
La richiesta di radiazione non viene accettata in caso di fermo amministrativo del veicolo.
Documenti necessari:
Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della carta di circolazione del veicolo occorre presentare presso un Comando dell’Arma o di altra Forza di polizia, entro 48h, la relativa denuncia. Contestualmente verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, in attesa dell’emissione del duplicato del documento. Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.
Adempimenti degli operatori di polizia
Al momento della formalizzazione della denuncia l'organo di Polizia verifica se il documento sia duplicabile direttamente, senza richieste ulteriori da parte dell'utente. In caso contrario dovrà essere richiesto, dall'interessato, ad un Ufficio della motorizzazione civile.
In ogni caso viene rilasciato all’interessato un permesso provvisorio necessario per circolare con il proprio veicolo.
Da quel momento la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida e, in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere distrutta.
Carta di circolazione duplicabile
Se al momento della denuncia, la carta di circolazione risulta "duplicabile", l'organo di polizia invia, entro 7 gg., la richiesta all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e rilascia un permesso provvisorio di circolazione del veicolo valevole 90 gg. Il nuovo documento verrà spedito all'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo, con posta assicurata.
Qualora il duplicato non dovesse pervenire entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
Carta di circolazione non duplicabile
Se la carta di circolazione risulta "non duplicabile" oppure se il duplicato inviato tramite posta è tornato al mittente per compiuta giacenza postale o per errori nell'indicazione dell'indirizzo del destinatario, l'interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Dopo la richiesta lo STA rilascia un permesso provvisorio valido fino al giorno in cui il duplicato potrà essere ritirato allo sportello. Se dopo la richiesta di duplicato viene ritrovata la carta di circolazione smarrita, l'intestatario deve distruggerla.
Richiesta duplicato deterioramento
La richiesta di duplicato può essere effettuata direttamente presso lo Studio di Consulenza Automobilistica.
Documenti necessari:
ll bollo auto, chiamato anche tassa automobilistica, è un tributo regionale che tutti i possessori di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti a versare.
Il bollo si paga con cadenza annuale entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. I pagamenti seguono scadenze prefissate a seconda della tipologia del veicolo, dell’immatricolazione o degli eventuali passaggi di proprietà effettuati.
Qualora si acquisti un veicolo di nuova immatricolazione, il primo bollo deve essere pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Solo nel caso quest’ultima sia avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione.
Se invece si acquista un veicolo usato, il pagamento del Bollo spetta al nuovo proprietario soltanto se il passaggio di proprietà avviene entro la scadenza del bollo.
Se il bollo viene pagato dopo la scadenza del termine previsto, all’importo originario andranno aggiunte le sanzioni e gli interessi maturati.
In caso di mancato pagamento, viene notificata al proprietario la richiesta di pagamento ed inoltre il veicolo può essere posto sotto fermo amministrativo. Il nostro sistema di riscossione è in grado di verificare anche la posizione tributaria ovvero fornire un vero e proprio estratto dei bolli pagati e non.
L’atto di vendita di un veicolo è il documento che attesta l’avvenuta vendita di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio.
In esso vengono riportati gli estremi di identificazione del venditore e dell’acquirente, ai quali si aggiunge l’importo di vendita che viene versato per l’acquisto del veicolo.
Le società che intendono effettuare l’attività di trasporto su strada in conto terzi, devono obbligatoriamente iscriversi all’ Albo Autotrasportatori.
L’iscrizione all’Albo Autotrasportatori per conto terzi viene suddivisa come di seguito:
Per la prima tipologia di iscrizione viene richiesto solo il requisito di onorabilità e non è prevista iscrizione al Ren, per le altre due tipologie di iscrizioni si aggiungono i requisiti di capacità professionale, idoneità finanziaria, requisito di stabilimento e l’iscrizione al Ren.
Ottenuta l’iscrizione all’Albo per l’accesso al mercato (iscrizione al Ren) l’impresa dovrà immettere in circolazione almeno un autoveicolo da adibire al trasporto di cose per conto di terzi, dimostrando di aver acquisito la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà, di leasing, di usufrutto, in virtù di un contratto di vendita a rate (patto di riservato dominio), o di un contratto di noleggio cioè tramite un contratto di locazione senza conducente della durata di almeno sei mesi registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE 2020/1055 e del Decreto Dirigenziale MIMS di data 08/04/2022, non è più necessario acquisire un’autorizzazione conto terzi per effettuare l’accesso al mercato dell’autotrasporto inoltre le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e nel Registro Elettronico Nazionale possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi classe ambientale euro.
Per le nuove imprese, ai fini della segnalazione della data di inizio attività al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, occorre presentare a tale Ufficio una copia del provvedimento di iscrizione nell’albo/REN, unitamente ad una copia della carta di circolazione dell'autoveicolo immesso in circolazione.
Specifiche sui Requisiti necessari per ottenere l’iscrizione:
A) requisito di onorabilità, che viene dimostrato e reso da:
B) requisito di idoneità finanziaria
Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, un'impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore legale o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
Per determinare l’importo dell’idoneità finanziaria non si considerano gli autoveicoli aventi massa complessiva inferiore o uguale a 1,5 tonnellate ed i rimorchi.
Si comprova tramite:
C) requisito d'idoneità professionale, che si dimostra designando un gestore dei trasporti in possesso del requisito di onorabilità e dell'attestato di idoneità professionale oppure dell'attestato di frequenza di un corso di formazione preliminare presso Ente accreditato.
Il gestore dei trasporti dev'essere residente nell'UE e può essere:
Il gestore esterno dei trasporti ha i seguenti compiti:
D) requisito di stabilimento, che consiste nella disponibilità di:
Al fine della dimostrazione del requisito, l’impresa si deve infine impegnare affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati (secondo parametri da fissare con apposita norma ancora da emanare). Inoltre se effettua trasporti internazionali, deve impegnarsi a far rientrare in Italia i veicoli utilizzati al più tardi entro otto settimane dalla partenza.
E’ stato istituito presso il Ministero dei Trasporti il nuovo elenco elettronico delle imprese autorizzate al trasporto di cose e persone (REN Registro Elettronico Nazionale Art.16 del Regolamento CE 1071/2011 e art.11 del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011 n. 291).
Il Registro è composto di due sezioni:
La prima (“sezione imprese e gestori“) deve contenere almeno i seguenti dati:
a) denominazione e forma giuridica dell’impresa
b) indirizzo della sede
c) nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate
La seconda (“sezione sanzioni”) deve contenere le seguenti informazioni:
I dati registrati nella sezione imprese e gestori sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali, mentre i dati registrati nella sezione sanzioni sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.
I dati della sezione imprese e gestori confluiranno nel cosiddetto Punto di Contatto Nazionale (PCN) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in collaborazione con il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, costituirà uno strumento fondamentale di interconnessione dei Registri elettronici nazionali in tutta l’Unione europea (ERRU) a decorrere dal primo gennaio 2013.
Il competente Ufficio della Motorizzazione civile a seguito della presentazione di idonea documentazione rilascerà un certificato di iscrizione al REN .
L’art.84 cds modificato dalla legge 10.08.2023, n°103 di conversione del DL 13.06.2023 n.69 prevede che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
E’ ammessa, nell’ambito del trasporto in conto terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno stato membro dell’unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi stato membro.
L’impresa italiana iscritta all’Albo degli Autotrasportatori può utilizzare i veicoli sopra richiamati acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno stato membro dell’unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.
L’impresa esercente l’attività di trasporto viaggatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Ren e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Ren acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
Ai sensi dell’art.84 coma 4 del CDS possono essere destinati a locazione senza conducente i seguenti veicoli:
La circolare 0025355 del 17/11/2023 prevede che se un veicolo viene noleggiato da impresa di noleggio senza conducente italiana o estera, ovvero viene locato tra imprese iscritte al Ren italiane o estere, si ha l’obbligo di registrare l’evento nel sistema Ren-noleggi a prescindere dal tempo di utilizzo.
L’obbligo di registrazione è in testa all’utilizzatore iscritto al Ren italiano e può avvenire recandosi presso uno studio di consulenza automobilistica.
L’attestazione della capacità finanziaria è un’analisi di requisiti tecnici, economici e patrimoniali, che necessita un’accurata valutazione contabile.
I soggetti abilitati a rilasciare tale attestazione di idoneità finanziaria sono:
gli istituti bancari;
le compagnie assicurative;
i revisori legali (solamente però per la categoria degli autotrasportatori).
Il documento che viene rilasciato determina la sussistenza di determinati mezzi economici e patrimoniali di un’ impresa di trasporto merci in conto terzi o persone su strada, obbligate per legge a certificarlo annualmente.
La licenza comunitaria per il trasporto stradale di merci abilita le imprese ad effettuare trasporti di merci nell’ambito degli Stati membri dell’Unione europea, nonché con i Paesi SEE, la Svizzera ed il Regno Unito. La licenza viene rilasciata in bollo ed ha una validità di 5 anni a partire dalla data riportata sul documento.
L'impresa di trasporto conserva la licenza comunitaria presso la propria sede, ma dovrà richiedere alla Motorizzazione competente in base alla sede legale le copie certificate conformi da tenere a bordo dei veicoli su strada.
Si tratta di un tipo di trasporto eseguito da imprese, Enti privati o pubblici, con mezzi di portata superiore a 60 quintali (di massa complessiva) quando:
Nel caso di trasporto di cose in conto proprio, la carta di circolazione dei veicoli è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. In caso di assenza di tali requisiti si incorre in una sanzione amministrativa, fino al fermo del veicolo anche in caso di reiterazione.
La licenza comunitaria è emessa in originale unico, pertanto per la circolazione dei veicoli le imprese di autotrasporto devono richiedere alla Motorizzazione Civile della provincia in cui l'impresa è stabilita (anche nell'ipotesi che l'impresa disponga di sedi secondarie) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per ogni autoveicolo in disponibilità la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superi le 3,5 tonnellate (salvo le esenzioni).
In caso di sostituzione della licenza comunitaria per rinnovo o variazione occorre richiedere la sostituzione delle copie certificate conformi.
Le copie conformi vengono rilasciate per i veicoli in disponibilità dell'impresa a titolo di:
Uno degli aspetti fondamentali da ricordare del certificato A.T.P è che questo è parte integrante della carta circolazione, e in caso di scadenza o smarrimento, non è possibile utilizzare il veicolo fino al momento in cui tutti i documenti sono stati controllati e ripristinati in modo corretto.
Nel caso in cui ci si dovesse rendere conto di aver smarrito il certificato dell’A.T.P, è necessario effettuare una denuncia di smarrimento presso i comandi di polizia o carabinieri del comune di residenza.
Una volta effettuata la denuncia di smarrimento, sarà necessario affidarsi ad uno Studio di Consulenza automobilistica per ottenere il duplicato A.T.P che verrà rilasciato dall’ufficio della Motorizzazione competente per provincia.
Inserisci i tuoi dati e le informazioni aggiuntive richieste.
Riceverai una risposta il prima possibile.