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Ren Noleggi

Vi ricordiamo che il 15/07/2024 scade il termine per la registrazione dei noleggi sul portale del Ren Noleggi
Contattaci e regolarizza la tua posizione per non incorrere in sanzioni al numero 06.41614396

Ren Noleggi

L'art.84 cds modificato dalla legge 10.08.2023, n°103 di conversione del DL 13.06.2023 n.69 prevede che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.
E’ ammessa, nell’ambito del trasporto in conto terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita In uno stato membro dell’unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi stato membro.
L’impresa italiana iscritta all’Albo degli Autotrasportatori può utilizzare i veicoli sopra richiamati acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno stato membro dell’unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.
L’impresa esercente l’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Ren e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Ren acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
Ai sensi dell’art.84 coma 4 del CDS possono essere destinati a locazione senza conducente i seguenti veicoli:
- ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 Ton;
- destinati al trasporto di cose;
- destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso il conducente;
- autobus utilizzati per i servizi di linea d trasporto di persone (di cui all’art.87, comma 2)
- per il trasporto promiscuo;
- caravan, autocaravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)
- l’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui all’art.84, comma 4 lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6Ton.
La circolare 0025355 del 17/11/2023 prevede che se un veicolo viene noleggiato da impresa di noleggio senza conducente italiana o estera, ovvero viene locato tra imprese iscritte al Ren italiane o estere, si ha l’obbligo di registrare l’evento nel sistema Ren-noleggi a prescindere dal tempo di utilizzo, prima dell'immissione in circolazione.
L’obbligo di registrazione è in testa all’utilizzatore iscritto al Ren italiano e può avvenire recandosi presso uno Studio di Consulenza Automobilistica presentando la seguente documentazione:
- copia carta di circolazione
- copia contratto di noleggio
- copia certificato iscrizione al Ren.
Le imprese che dispongono già di veicoli locati dovranno procedere alla registrazione entro il 15/07/2024.
E' necessario possedere a bordo del veicolo, in formato elettronico o cartaceo, il contratto di locazione ed il contratto di lavoro del conducente, non è obbligatorio, ma consigliabile, tenere a bordo la ricevuta di registrazione al Ren noleggi.